STATUTO dell' ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO
(all./ A) al Verbale Ass. Str. dei Soci del 07/09/2006)
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Via Roma 89/2 40057 Granarolo Emilia (BO), una Associazione non commerciale operante nel settore sportivo che assume la denominazione “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA G.S. PASTA GRANAROLO”.
L’Associazione è affiliata all’Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), alla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e alla Federazione Italiana Triathlon (FITRI).
Articolo 2
L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha indirizzo politico o religioso e non persegue scopi di lucro.
Vige pertanto il divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Articolo 3
L’Associazione, con spirito altruistico, si propone di:
reclutare, addestrare e non disperdere le forze agonistiche da avviare agli sport dell’Atletica, del Ciclismo, del Triathlon, del Duathlon, del Winter Triathlon e dell’Acquathlon;
praticare in modo dilettantistico ed amatoriale tali sport;
organizzare e promuovere manifestazioni di natura sportiva dilettantistica ed amatoriale, ricreativa e di accrescimento culturale;
gestire, anche a seguito di convenzioni con gli Enti Locali, immobili ed impianti sportivi, ricreativi e culturali;
promuovere corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
come attività accessoria e complementare a quella istituzionale, gestire, osservandone le norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali riservando le somministrazioni ai propri soci;
come attività accessoria e complementare a quella istituzionale, organizzare viaggi e soggiorni turistici la cui partecipazione è destinata ai prorpi soci;
esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali.
E’ scopo dell’Associazione che gli atleti crescano in un clima moralmente sano; pertanto la stessa si riserva di adottare nei confronti di chi derogasse ai principi dell’Associazione stessa tutti i provvedimenti disciplinari e di applicare tutte le sanzioni previste.
Articolo 4
Il numero dei Soci è illimitato.
Possono essere Soci della Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
E’ esclusa l’adesione temporanea dei Soci al rapporto associativo.
Chi intendesse essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottate dagli organi della Associazione.
In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale.
Sulle domande così presentate si esprime il Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione. Il rigetto della domanda deve essere motivato.
Non potranno essere ammessi come Soci coloro i quali abbiano riportato condanne per delitti non colposi.
Articolo 5
La qualifica si Socio da diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dalla associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto ed eventuali regolamenti;
a godere dell’elettorato attivo e passivo.
I Soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
al pagamento della quota sociale. Non è ammessa la trasmissibilità della quota associativa nè una sua rivalutazione.
Articolo 6
La qualifica di Socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.
Articolo 7
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del Socio:
a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi della Associazione;
b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso per un periodo di 3 mesi del versamento del contributo annuale;
c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della Associazione;
d) che, in qualche modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.
Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea Ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contradditorio con l’interessato ad una disamina degli addebiti.
Articolo 8
Le deliberazioni prese in materia di recesso e decadenza dei Soci devono essere comunicate ai Soci destinatari mediante lettera.
I Soci receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.
Articolo 9
Gli organi della Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Articolo 10
Le Assemblee dei Soci sono Ordinarie e Straordinarie.
La loro convocazione avviene tramite avviso da affiggersi almeno 15 giorni prima della celebrazione presso i locali della sede sociale. Mediante affissione presso i locali della sede sociale è data altresì comunicazione delle deliberazioni assembleari, dei bilanci preventivi e consuntivi.
Articolo 11
L’Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente entro il 30 aprile di ogni anno, o su richiesta di almeno un decimo degli associati.
L’Assemblea può essere convocata in sede Straordinaria dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.
In prima convocazione l’Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso dalla prima, è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Nelle Assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa.
Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di 3 associati.
L’Assemblea Ordinaria:
approva il Bilancio annuale Preventivo e Consuntivo;
elegge ogni due anni il Presidente, il Vice Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo;
delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
approva gli eventuali regolamenti;
ratifica l’esclusione dei Soci.
Le delibere della assemblea Ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno; quelle della Assemblea Straordinaria con la maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Presso la sede dell’Associazione sono sono conservati sia i verbali delle Assemblee, sia i bilanci sociali. Tali documenti sono a disposizione di tutti i Soci per la loro visione.
Articolo 12
Il Consiglio Direttivo è composto da:
Presidente;
Vice Presidente;
da 7 a 25 Consiglieri.
Il Presidente è il rappresentante
legale della Associazione e presiede il Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento o assenza di questo.
Il Consiglio Direttivo eleggerà al proprio interno il Segretario della Associazione.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare eventuali referenti dei singoli settori (triathlon, duathlon, atletica, etc..), con mandato temporaneo, che rappresentino l’Associazione presso le Federazioni a cui l’Associazione stessa è affiliata.
Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei Consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio Direttivo:
predispone il bilancio preventivo e consuntivo annuale da sottoporre alla Assemblea;
predispone i programmi di attività sportiva, sociale e ricreativa indicati dall’Assemblea;
stabilisce la data dell’Assemblea dei Soci e convoca l’Assemblea Straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario;
emana i regolamenti interni e di attuazione del presente Statuto;
delibera sulla costituzione di Sezioni Sportive autonome;
delibera sull’ammissione di nuovi soci e sulla sospensione o esclusione di Soci nei casi previsti dall’Articolo 7 del presente Statuto;
nomina il Direttore Tecnico ed il Medico Sociale;
amministra il patrimonio sociale, gestisce l’Associazione e decide di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’Assemblea.
Articolo 13
L’anno sociale e l’Esercizio Finanziario decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo procede alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci per sottoporre all’approvazione il Bilancio Preventivo e Consuntivo. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali.
Articolo 14
I Soci per la risoluzione di qualunque controversia relativa all’attività sociale non possono rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Su richiesta e a spese dell’interessato sarà costituito un Collegio Arbitrale di tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il presidente nominato dal Consiglio Direttivo. Il Collegio giudica in forma libera e senza formalità di procedura quale amichevole compositore della vertenza. La sua decisione è inappellabile e la sua inottemperanza comporta l’esclusione dei Soci inadempienti.
Articolo 15
In caso di scioglimento della Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto a fini di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’Articolo3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662.
Articolo 16
Per quanto non espressamente previsto e stabilito nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute, le disposizioni di legge vigenti e le normative del CONI, della UISP, della FIDAL e della FITRI.